Consulenza

La Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, ex art. 81 D.Lgs. 276/2003, fornisce assistenza e consulenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto e del relativo programma negoziale, sia successivamente, in occasione di eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto. Al fine di rendere la procedura di certificazione più snella e veloce, la Commissione può peraltro svolgere attività di assistenza e consulenza ancor prima della presentazione dell’istanza.

Con particolare riferimento ai contratti di appalto, il servizio di consulenza offerto dalla Commissione configura un importante strumento di prevenzione in quanto anticipa e cerca di risolvere le problematiche che potrebbero formare oggetto di contestazione da parte degli enti ispettivi o essere sottoposte al vaglio del giudice.

Più in generale, a prescindere dall’attività di certificazione ex D.Lgs. 276/2003, la Commissione offre servizi di alta consulenza – anche mediante pareri pro veritate – su tutti i profili di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, la Commissione fornisce un supporto diretto per la predisposizione (anche ai fini dell’eventuale successiva certificazione) di contratti di rete, previa analisi approfondita delle singole fattispecie, nonché di accordi e contratti collettivi aziendali, con particolare riguardo agli accordi di smart working e al disegno dei premi di risultato al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità.

La Commissione, sempre nell’ambito dell’attività di consulenza, provvede infine a predisporre e/o “validare” standard contrattuali, Modelli Organizzativi Aziendali ex D.Lgs. 231/2001 e buone prassi aziendali.

Tra i servizi alle imprese, la Commissione di certificazione fornisce un supporto diretto per la predisposizione di bozze di contratti di rete, previa analisi approfondita delle singole fattispecie.

Attraverso il contratto di rete è possibile realizzare un modello di collaborazione tra imprese che,  pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, possono  realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

La Commissione di certificazione, oltre ad offrire un servizio di consulenza alle imprese, ha facoltà di certificare i Contratti di rete.

Approfondimento

Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.

Per la forma del contratto, la legge stabilisce che è possibile scegliere tra l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Una volta stipulato,  il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e successivamente iscritto nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti i sottoscrittori originari.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, è necessario identificare un’unica impresa di riferimento per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

Il concetto di impresa di riferimento non coincide necessariamente con l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un’identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese. L’impresa di riferimento può essere cambiata, senza alcun vincolo, assegnando questo ruolo ad altra impresa partecipante al contratto di rete tramite comunicazione all’ufficio del Registro delle Imprese.

Se le imprese decidono di istituire un fondo patrimoniale comune e un organo comune, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

La pratica di deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete privo di soggettività giuridica deve essere presentata dall’impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale) presso l’Ufficio del Registro Imprese dove questa ha sede.

In veste di soggetto altamente qualificato, terzo e imparziale, la Commissione di Certificazione fornisce assistenza e consulenza in materia di contrattazione integrativa, sia territoriale sia aziendale, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle associazioni di categoria e alle singole aziende.

A seconda delle esigenze l’attività fornita dalla Commissione può avere a oggetto il disegno sia di singole clausole o istituti giuridici sia  –  in un approccio sistematico – di veri e propri “modelli contrattuali”, con particolare riguardo alle seguenti materie:

  • Strumenti di gestione delle fluttuazioni produttive
  • Strumenti di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali
  • Strumenti di conciliazione vita-lavoro e welfare
  • Strumenti di fidelizzazione dei lavoratori

Forte dell’esperienza maturata in materia sia di certificazione sia di conciliazione, la Commissione fornisce altresì un supporto altamente qualificato nella realizzazione di accordi collettivi “gestionali” e in materia di transazioni collettive.

Oltre a offrire un servizio di consulenza, la Commissione ha facoltà di certificare i contratti integrativi.

Nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza in materia di accordi e contratti collettivi aziendali la Commissione di Certificazione fornisce un supporto diretto per il disegno dei premi di risultato e dei sistemi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori secondo i criteri previsti dal D.I.M. 25 marzo 2016, previa analisi approfondita dei modelli organizzativi aziendali.

Il premio di risultato rappresenta a oggi lo strumento privilegiato di abbattimento del “cuneo fiscale”, nella misura in cui consente di ottenere un risparmio sul costo del lavoro e un aumento del netto in busta paga agendo al tempo stesso da stimolo al miglioramento delle performance aziendali.

Il ricorso a tale strumento può peraltro rivelarsi particolarmente utile nel contesto degli appalti labour intensive, consentendo di rafforzare sia la specializzazione sia la capacità imprenditoriale dei soggetti appaltatori e prestandosi con ciò a costituire un importante asset di competitività non al ribasso nel mercato degli appalti.

Approfondimento

La Legge di Stabilità 2017 ha confermato lo speciale regime fiscale di favore riservato alle somme percepite dai lavoratori dipendenti a titolo di premio di risultato, modificando e ampliando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla precedente Legge di Stabilità 2016.

L’agevolazione consiste nell’assoggettamento a una ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva, con aliquota del 10%, della parte di salario variabile legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Per poter beneficiare del regime fiscale di favore i contratti collettivi aziendali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere:

  • nell’aumento della produzione
  • in risparmi dei fattori produttivi
  • nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il raggiungimento di tali incrementi, che devono essere calcolati su un congruo arco temporale definito dal contratto collettivo, deve essere verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 i limiti di importo detassabili sono stati elevati a 3.000 euro per lavoratore, ovvero a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, che può essere realizzato, sempre sulla base del contratto collettivo aziendale, attraverso un piano che stabilisca, a esempio:

  • la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive
  • sistemi di produzione che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie