Certificazione dei contratti

La certificazione dei contratti è un innovativo strumento di certezza del diritto introdotto nell’ordinamento italiano dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003).

Essa consiste in una particolare forma di asseverazione:

  • attestante l’esatta qualificazione dei contratti e la coerente regolazione dei rapporti che ne derivano;
  • assistita da precisi effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali;
  • rilasciata da soggetti terzi e imparziali – le Commissioni di Certificazione – abilitati dalla Legge a fornire anche un servizio di assistenza e consulenza alle parti contrattuali.

La funzione della certificazione è allo stesso tempo quella di:

  • aumentare le tutele accordate ai lavoratori, evitando l’uso distorto dei contratti;
  • prevenire il contenzioso, sia giudiziario, sia amministrativo;
  • migliorare la qualità dei contratti e dei modelli organizzativi aziendali.

La certificazione rappresenta pertanto anche un importante strumento di responsabilità sociale e qualificazione d’impresa, ponendosi come garanzia di affidabilità nei confronti degli stakeholder aziendali, primi fra tutti i partner commerciali e gli Istituti bancari.

In ragione delle molteplici funzioni a essa attribuite il Legislatore ha progressivamente ampliato il campo di applicazione della certificazione, che può oggi avere a oggetto tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

La certificazione ex D.Lgs. 276/2003 può essere volontaria oppure obbligatoria; quest’ultima ipotesi riguarda esclusivamente le aziende operanti in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (D.P.R. 177/2011).

Certificazione volontaria

Possono essere certificati tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (art. 75 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.).

Sono compresi:

  • tutti i contratti individuali di lavoro, sia subordinato sia autonomo (qualsiasi tipologia contrattuale);
  • i contratti di tirocinio o stage;
  • i contratti commerciali, quali
    • contratti di appalto e subappalto (art. 84 D.Lgs. 276/2003);
    • contratti di franchising;
    • contratti di rete;
    • contratti di somministrazione di lavoro;
    • contratti di subfornitura;
    • contratti di trasporto e logistica;
  • i contratti e gli accordi collettivi di lavoro aziendali.

Per espressa previsione legislativa, possono essere certificati anche i regolamenti interni delle società cooperative(art. 83 D.Lgs. 276/2003).

Sono inoltre certificabili anche singoli patti o clausole contrattuali, tra cui in particolare:

  • gli accordi di distacco;
  • gli accordi di modifica delle mansioni ex art. 2103 c.c. (compresi i c.d. “patti di demansionamento”, ex art. 3 comma 1 D.Lgs. 81/2015);
  • le clausole compromissorie ai fini dell’arbitrato di cui agli artt. 808, 412, e 412quater c.p.c.;
  • le clausole elastiche nel part-time (art. 6 comma 6 D.Lgs. 81/2015);
  • le clausole e gli accordi di lavoro agile (smart working);
  • le clausole tipizzanti la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento (art. 30 comma 3 L. 183/2010)
  • i patti di non concorrenza;
  • le rinunce e le transazioni (art. 82 D.Lgs. 276/2003).
Certificazione obbligatoria

Devono essere certificati, per espressa previsione di Legge (art. 27 D.Lgs. 81/2008 e DPR 177/2011), tutti i contratti di lavoro non standard (diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato) e tutti i contratti di appalto e subappalto conclusi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Sono considerati ambienti confinati o sospetti d’inquinamento quelli così individuati dalle seguenti fonti normative:

  • D.Lgs. 81/2008: Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121;
  • Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998;
  • D.Lgs 139/2006;
  • art. 15 DPR 177/2011;

(ossia vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili, scavi)

L’azienda che operi in tali ambienti in assenza di certificazione è passibile di sanzioni penali secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L’ottenimento della certificazione comporta, ex art. 79 D.Lgs. 276/2003:

  • l’inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella accertata dalla Commissione, fino a sentenza contraria del giudice di merito. La certificazione è pertanto opponibile non solo alle parti, ma anche a tutti gli organismi ispettivi (DTL; INPS; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza; ecc.).
  • Nel caso di contratti in corso di esecuzione, gli effetti della certificazione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia accertato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

Inoltre, in caso di ricorso al giudice di merito contro la certificazione:

  • è obbligatorio esperire un previo tentativo di conciliazione ex 410 c.p.c.(ex art. 80 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.) avanti la Commissione che ha certificato il contratto;
  • il sindacato giudiziale è limitato ai soli casi di erronea qualificazione del contratto, vizio del consenso (errore, dolo o violenza) o difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Infine, sul piano della prassi, la c.d. “Direttiva Sacconi” del 18 dicembre 2008 ha stabilito che, nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di lavoro flessibile e gli appalti, l’attenzione degli Ispettori si concentri sui contratti non certificati.

La certificazione ex D.Lgs. 276/2003 può essere richiesta alla Commissione sia al momento della sottoscrizione di un contratto o di un patto, sia successivamente, in qualsiasi momento. La procedura di certificazione consta di tre fasi.

Prima fase

Le parti presentano alla Commissione un’istanza congiunta compilando gli appositi modelli predefiniti a seconda del contratto o del patto da certificare, allegando tutti i documenti richiesti (contratto, documenti d’identità, ecc.) e apponendo una marca da bollo del valore di 16,00 euro.

L’istanza può essere:

  • consegnata a mano o inviata per corriere a fmb.certificazione@unimore.it;
  • inviata per posta elettronica certificata a fmb.certificazione@pec.unimore.it. In caso di invio a mezzo PEC la marca da bollo verrà apposta direttamente dalla Commissione, che fatturerà successivamente l’importo di 16,00 alle parti istanti.
Seconda fase

La Commissione, previa analisi del testo contrattuale e di tutta la documentazione acquisita, provvede all’audizione delle parti e allo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

Terza fase

La Commissione, a esito dell’istruttoria, emette, nel caso ne ravvisi i presupposti, il provvedimento di certificazione.

I tempi medi stimati per l’ottenimento della certificazione dal momento dell’avvio della procedura sono di circa 20 giorni, ridotti a 7 per le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e a 5 per la validazione di rinunce e transazioni.

La certificazione ex D.Lgs. 276/2003 deve essere richiesta alla Commissione compilando i seguenti modelli predefiniti a seconda del contratto o del patto che s’intende certificare.

Per qualsiasi informazione, problematica o caso particolare la Commissione è a disposizione per fornire chiarimenti, indicazioni e assistenza nella compilazione dell’istanza.

Prima di procedere alla presentazione di un’istanza di certificazione è comunque sempre consigliabile contattare la Commissione.